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Art. 1-
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e segg. del D.L. 4 dicembre 1997, n° 460, l’organizzazione è costituita in conformità al dettato della Legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di “organizzazione di volontariato”, che le consente di essere considerato ONLUS (Organizzazione non lucrativa di attività sociale) ai sensi dell’art. 10 del DL 4.12.1997n n° 460. La qualificazione di “Organizzazione di volontariato” con i dati riguardanti la registrazione regionale costituiscono peculiare segno distintivo ed a tale scopo devono essere inseriti in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
I contenuti e la struttura dell’organizzazione sono ispirati a principi di solidarismo, trasparenza e democrazia, che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’organizzazione stessa.
La durata dell’organizzazione è illimitata.
L’organizzazione ha sede in Milano presso A.O. Vittore BUZZI, Via Castelvetro n. 28.
Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede, nonché istituire e sopprimere sedi e sezioni distaccate anche in altre città d’Italia, che conserveranno tutte piena autonomia economica e gestionale, qualora si costituiscano in sede autonoma, pur nel totale rispetto dello statuto; in nessun caso le sedi locali potranno assumere impegni di spesa a nome dell’Associazione Nazionale, ma solo personalmente, ovvero a nome dell’associazione autonoma che dovessero costituire e rappresentare.
Art. 2 -
Si precisa che la gratuità delle prestazioni è riferita alle sole consulenze.
Qualora invece si rendesse necessario agire in giudizio ( promuovere cause o resistere in giudizio) o avvalersi dell’opera specialistica di altri professionisti (pedagogista-
Detti professionisti incaricati dall’Associazione, si impegnano a versare alla medesima il 15% dei diritti ed onorari percepiti per l’attività svolta, percentuale che verrà interamente devoluta al sostegno di attività e progetti di solidarietà, secondo le finalità dell’Associazione.
Art. 3 -
a) studiare i bisogni dei minori in relazione alle condizioni sanitarie dell’ambiente e ai servizi sanitari;
b) sviluppare nei confronti delle istituzioni un’azione di stimolo e collaborazione per la soluzione di problemi di interesse dei minori e della sua famiglia;
c) assistere il minore e la sua famiglia per tutelarne la dignità, la persona ed il diritto alla salute, anche avanti le autorità amministrative e giudiziarie di competenza, ivi compresi gli enti internazionali e la Corte di Giustizia Europea di Strasburgo per i Diritti dell’Uomo;
d) provvedere alla raccolta e alla trasmissione di denunce e testimonianze scritte e verbali inerenti qualsiasi situazione di disagio del minore;
e) promuovere l’educazione sanitaria e la corretta informazione circa i diritti del minore ed in particolare di quello malato o disabile, anche mediante l’organizzazione di corsi formativi e convegni;
f) sostenere azioni, anche legali, individuali o collettive, dirette a prevenire, limitare o a rimuovere posizioni di soggezione e di sudditanza, situazioni di sofferenza, disagio o discriminazione del minore, o situazioni di pericolo per l’integrità fisica e psichica del minore o lesive della dignità dello stesso o della famiglia in ogni ambito, ivi compresi i servizi pubblici e sociali, il settore dell’informazione e della pubblicità, nonchè il mondo del lavoro;
g) costituirsi parte civile nei processi aventi ad oggetto la violazione del diritto alla salute dei minori ed i casi di “malasanità” in genere;
h) costituirsi parte civile nei processi aventi ad oggetto lo sfruttamento, il maltrattamento o l’abuso psicofisico del minore o comunque la lesione dei diritti del minore;
i) prestare l’assistenza legale in tutte le procedure volte ad ottenere il risarcimento danni per effetto della lesione dei diritti del minore e/o dei suoi familiari;
l) offrire l’assistenza legale e psicologica nelle procedure di adozione, fecondazione assistita ed in tutti i procedimenti disciplinati nel Libro I del Codice civile “Delle persone e della famiglia”;
m) assistere con il supporto di specialisti psicologi e psichiatri, in forma di volontariato, i minori ed i loro familiari che ne abbiano bisogno;
n) sollecitare e promuovere forme di volontariato e di solidarietà per la tutela del minore in ogni ambito, nonché promuovere forme di coordinamento fra le associazioni che svolgono attività dirette alla salvaguardia dei diritti del minore o che operino a favore dei minori e delle loro famiglie nel settore della sanità;
o) presentare progetti finalizzati alla corretta informazione ed alla tutela dei diritti del minore malato;
p) promuovere iniziative volte a prevenire danni alla salute dei minori, eventualmente collaborando con altre associazioni che si prefiggano lo scopo di migliorare le condizioni ambientali e di vita del minore;
Al fine di svolgere le proprie attività l’organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri associati.
L’organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 4 -
Il Consiglio Direttivo può accogliere anche le adesioni di “sostenitori”, che forniscano un sostegno economico alle attività dell’organizzazione, nonché nominare “soci onorari“ persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell’organizzazione.
L’Organizzazione può aderire ad altre associazioni nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può accogliere l’adesione di altre organizzazioni nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell’istituzione interessata.
Ciascun associato maggiore d’età ha diritto di voto.
Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’organizzazione.
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Criteri di ammissione e di esclusione degli associati:
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Gli associati cessano di partecipare all’organizzazione:
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L’ammissione e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio direttivo all’unanimità, così come la revoca delle cariche. E’ ammesso ricorso all’Assemblea degli associati che deve decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.
Art. 5 -
Gli associati hanno il diritto:
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Gli associati sono obbligati:
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Le prestazioni fornite dagli associati sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli associati possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli associati preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea.
Art. 6 -
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Le entrate dell’organizzazione possono essere costituite da:
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I fondi sono depositati presso gli Istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Ogni operazione finanziaria è disposta con firme singola del Presidente.
Art. 7 -
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Art. 8 -
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio e, in mancanza, dal Vice-
L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all’anno.
L’Assemblea dovrà essere convocata anche qualora ne sia fatta richiesta motivata da un terzo dei consiglieri o da un decimo degli associati. In tali casi l’avviso di convocazione dovrà essere reso dal Presidente entro 15 gg. dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea dovrà essere tenuta entro 30 gg. dall’emissione dell’avviso di convocazione.
La convocazione si effettua mediante comunicazione scritta contenente l’indicazione dl luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
Tale comunicazione dovrà essere inviata a tutti i soci. L’assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede legale, purchè in Italia.
L’avviso di convocazione sarà comunicato per iscritto agli associati almeno 15 giorni prima della data stabilita e deve contenere l’ordine del giorno. L’assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia di quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli associati diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l’individuazione di una sede adatta.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
Delle riunioni di Assemblea dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario da trascrivere nel registro delle assemblee degli associati. Le decisioni dell’Assemblea sono vincolanti per tutti gli associati.
L’Assemblea ordinaria viene convocata per:
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Altri compiti dell’Assemblea sono:
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L’Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell’organizzazione.
Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’organizzazione sono richieste le maggioranze indicate nell’art. 11.
Ciascun associato può essere portatore di una sola delega di altro associato.
Art. 9 -
Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i comparenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni, senza diritto di voto.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide, in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei consiglieri eletti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei consiglieri presenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Compete al Consiglio Direttivo:
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Art. 10 -
Il Presidente:
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In caso di assenza, impedimento o di cessazione dalla carica del Presidente le relative funzioni sono svolte dal Vice-
Art. 11 -
Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, dall’Assemblea, convocata con specifico ordine del giorno.
I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in analogo e identico settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell’assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell’art. 5, comma 4 della Legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili o riserve agli associati.
Art. 12 -
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge 266/91, alla legislazione regionale sul volontariato, al DL 460/97 e alle loro eventuali variazioni.